vanno registrati solo gli strumenti di misura con funzione di misura legale. sono esclusi tutti gli altri.
DM 93/ 2017 Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei
consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali;
- b) «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;
Art. 8
Obblighi dei titolari degli strumenti
I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli
altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) mantengono l'integrita' del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l'integrita' dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.