BILANCE NAWI
a funzionamento non automatico
BILANCE AWI
a funzionamento automatico
STRUMENTI DELLA DIMENSIONE
multidimensionale
Organismo di ispezione PA⭑227
Organismo di ispezione Metriclab accreditato per le verificazioni periodiche
L’Organismo di Ispezione Metriclab è accreditato alla Norma Europea UNI EN 17020 da Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento.
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 21 aprile 2017 n. 93 è inoltre Abilitato all’esecuzione su tutto il territorio nazionale della verificazione periodica delle seguenti categorie di strumenti metrici:
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe I con portata massimafino a 1.000 g;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe II con portatamassima fino a 6 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe III con portatamassima fino a 6.000 kg;
- Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima finoa 200 L/min;
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI – Riempitrici gravimetriche – classe diaccuratezza X(0,5) con portata massima fino a 30 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI – Riempitrici gravimetriche – classe diaccuratezza X e fattore di designazione (x) 1 con portata massima fino a 60 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI – Selezionatrici ponderali – classe diaccuratezza XIII(1) e Y(a) con portata massima fino a 120 kg;
- Strumenti di misura della dimensione – multidimensionali ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.
Bilance nawi
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Bilance awi
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Erogatori carburante
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Strumenti della dimensione
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Che cos’è la “verificazione periodica” legale
La verificazione periodica è un controllo metrologico legale eseguito sugli strumenti di misura, secondo la frequenza stabilita dal Decreto Ministeriale n. 93. Tale controllo viene effettuato in base alle caratteristiche metrologiche dello strumento o in seguito a interventi di riparazione che richiedano la rimozione dei sigilli di protezione, inclusi quelli elettronici o su richiesta del titolare dello strumento.
Sintesi sulla metrologia legale e la verificazione periodica
La verificazione periodica legale degli strumenti di pesatura è regolata dal Decreto n. 93 del 21 aprile 2017, in vigore dal 18 settembre 2017. Questo decreto definisce le nuove terminologie, le procedure operative, la durata di validità della verificazione periodica e altri aspetti correlati. Gli strumenti di pesatura sono classificati in due categorie principali, differenziate in base al loro funzionamento:
- Strumenti di pesatura di tipo a “funzionamento non automatico” (NAWI), dove è necessario l’intervento di un operatore per completare l’operazione di pesatura (bilance da banco, bilici, ecc.).
- Strumenti di pesatura di tipo a “funzionamento automatico” (AWI), dove non è necessario l’intervento di un operatore per completare l’operazione di pesatura (bilance peso-prezzatrici-etichettatrici automatiche, ecc.).
Gli altri strumenti sono classificati in base al loro funzionamento:
- Erogatori di carburante stradale
- Controllo delle misure 3d multidimensionali
Indipendentemente dal loro funzionamento, tutti gli strumenti utilizzati dal “titolare dello strumento” per le transazioni commerciali devono essere sottoposti a verificazione periodica. L’obiettivo di questa attività è assicurare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche, garantendo così l’accuratezza delle misurazioni effettuate e, di conseguenza, la correttezza delle transazioni economiche ad esse associate.
Titolare dello strumento (Art. 2, comma 1, lettera g)
È la persona fisica o giuridica che detiene la proprietà dello strumento di misura oppure, a diverso titolo, è responsabile dell’attività di misura svolta con tale strumento.
Validità della verificazione periodica (Art. 4, comma 3)
Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica con la frequenza indicata nell’Allegato IV del Decreto n. 93. La periodicità decorre dalla data di inizio utilizzo dello strumento o, in ogni caso, entro due anni dall’anno in cui è stata effettuata la verificazione prima CE o la Marcatura CE del fabbricante.
Tipo di Strumento | Periodicità della Verificazione | Note |
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) | 3 anni | Inclusi bilance e strumenti di pesatura utilizzati in commercio. |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) | 2 anni | Strumenti in cui il processo di pesatura avviene senza intervento umano. |
Contatori di acqua, gas, energia termica e sistemi di misura per liquidi diversi dall’acqua | 4 anni | Si applica ai contatori per uso domestico e industriale. |
Strumenti per il dosaggio e riempimento automatico | 1 anno | Strumenti utilizzati nelle linee di produzione automatizzata. |
Misuratori di lunghezza per uso commerciale | 2 anni | Per esempio, misuratori utilizzati nei settori tessili o per materiali edili. |
Strumenti utilizzati per la misura di carburanti | 1 anno | Inclusi distributori di carburante per veicoli. |
Sistemi di misura per liquidi diversi dall’acqua | 2 anni | Applicabile a strumenti utilizzati per oli, solventi o altre sostanze liquide. |
Questo significa che uno strumento di nuova installazione, a cui è stata effettuata la “verificazione prima CE/Marcatura CE dal fabbricante”, non deve essere sottoposto a verificazione periodica sino allo scadere delle citate tempistiche. |
Strumenti già in utilizzo (Art. 18, comma 3)
La periodicità delle verificazioni è calcolata a partire dall’ultima verifica effettuata.
Richiesta di verificazione periodica (Art. 4, comma 8)
Il titolare dello strumento deve richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente oppure entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione, qualora questa abbia comportato la rimozione dei sigilli legali di protezione.
La sola richiesta di verificazione periodica non è sufficiente: è necessario accettare l’offerta economica dell’organismo di controllo. Una volta accettata, l’organismo ha un massimo di 45 giorni per eseguire la verifica.
Il titolare metrico ha la responsabilità di evitare che lo strumento rimanga in servizio con la verificazione scaduta.
Presentare la richiesta e accettare il preventivo non protegge da eventuali sanzioni da parte delle autorità competenti. Pertanto, è fondamentale pianificare con anticipo per evitare situazioni irregolari e non desiderate.
Libretto Metrologico (Art. 4, comma 12 e Allegato V)
Ogni strumento deve essere corredato da un Libretto Metrologico, che riporti informazioni quali: dati del titolare, caratteristiche tecniche dello strumento, data di inizio utilizzo, interventi tecnici effettuati, date delle verificazioni periodiche e delle relative scadenze, e altre informazioni pertinenti.
Obblighi dei titolari degli strumenti (Art. 8, comma 1)
I titolari degli strumenti di misura soggetti a verificazione periodica devono:
A) Comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione competente la data di inizio utilizzo, la data di cessazione dell’uso e gli altri dati previsti dall’art. 9, comma 2. La Camera di Commercio è l’autorità competente per tali comunicazioni.
B) Assicurarsi dell’integrità del contrassegno apposto durante la verificazione periodica e di ogni altro sigillo, marchio o elemento di protezione, inclusi quelli elettronici.
C) Garantire l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore.
D) Conservare il Libretto Metrologico e la documentazione prescritta.
E) Garantire il corretto funzionamento degli strumenti e astenersi dall’utilizzarli se sonopalesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Strumenti che non hanno superato la verifica periodica
In caso di esito negativo della verificazione periodica, viene applicata una targhetta autoadesiva, distruttibile al momento della rimozione. La targhetta è di colore nero su fondo rosso e riporta la data di applicazione. Gli strumenti con esito negativo non possono essere utilizzati.
Dopo la riparazione, il riparatore deve apporre un sigillo provvisorio. Gli strumenti riparati possono essere utilizzati con i sigilli del riparatore per un massimo di 10 giorni lavorativi.
Entro tale periodo, il titolare dello strumento deve richiedere una nuova verificazione periodica. Dopo la richiesta, gli strumenti possono essere utilizzati fino all’esecuzione della verifica, rispettando i termini previsti.
Strumenti con esito positivo alla verificazione periodica
Quando uno strumento supera la verificazione periodica, viene applicata una targhetta autoadesiva, distruttibile in caso di rimozione. La targhetta, di colore nero su fondo verde, riporta la data di scadenza della verificazione e il logo “PA277”.
Documentazione rilasciata dopo la verificazione periodica
Il titolare dello strumento riceverà:
- Il certificato d’ispezione, inviato tramite e-mail, WhatsApp, posta o altri mezzi.
- L’ispettore compilerà il libretto metrologico con i dettagli della verifica.
- In caso di pagamento immediato, verrà rilasciata anche una ricevuta.