BILANCE (NAWI) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico)
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono strumenti di misura che nelle operazioni di pesatura per determinare la massa di un prodotto, necessitano dell’intervento di un operatore: per esempio per deporre o togliere dal dispositivo ricettore del carico i carichi da pesare e anche per ottenere il risultato. Tra le principali tipologie di strumenti per pesare a funzionamento non automatico abbiamo: Bilance da banco, pese a ponte, bilance per Farmacia, ecc..
Le bilance da negozio dev’essere idonea al prodotto che si vende, es.
- Salumi e carni la divisione max. è di 2 grammi
- Frutta e verdura la divisione max. è di 5 grammi
- Spezie e caffè la divisione max. è di 1 grammi
Le bilance per Farmacia sono regolamentate dalla FARMACOPEA UFFICIALE XII ED. – TABELLA 6
- Le bilance da farmacia la divisione è max. 0.001 grammi
LA VERIFICA PERIODICA
La verificazione periodica è regolata dal D.M. n. 93 del 21 aprile 2017, il quale impone che tutti gli strumenti di misura, utilizzati per “funzioni di misura legale” sono soggetti all’obbligo della verificazione periodica Le imprese che utilizzano strumenti metrici per “funzioni di misura legali”, devono
richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura che consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica nonché l’integrità dei sigilli.
Tutti gli strumenti metrici in uso (ad eccezione delle misure lineari e di quelle in vetro, terracotta e monouso) devono essere sottoposti a verifica periodica.
La verificazione periodica consiste nel controllo delle prestazioni di uno strumento di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Ha lo scopo di accertare il mantenimento nel tempo della correttezza e affidabilità
metrologica degli strumenti di misura in uso, nonché l’integrità dei sigilli applicati e confermare lo stato di legalizzazione degli stessi. La verificazione periodica, difatti serve per accertare che gli errori max tollerati per la tipologia di strumento si mantengano nel tempo, sono all’interno delle tolleranze previste dalla normativa e gli strumenti riportano i regolamentari bolli di verificazione prima nazionale, quelli
CEE/CE, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M. I sigilli di garanzia o di protezione applicati sugli strumenti di misura sono posti a salvaguardia, tutela, protezione dell’inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura dello strumento (art.4c.19 del citato decreto).
Con l’entrata in vigore del D.M. 93/17 e la fine del periodo transitorio (19/03/2019), La verificazione periodica, degli strumenti di misura è svolta esclusivamente da Organismi di Ispezione che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere dopo essere stati accreditati in conformità ad una delle norme UNI CEI EN ISO/IEC di cui all’artico 2 comma 1 lettera q) e dell’Allegato I del DM.
Per gli strumenti di misura per i quali non è presente almeno un organismo accreditato, il servizio di verificazione periodica è svolto dall’Ufficio Metrico dalla Camera di Commercio (D.M. n. 176 del 6.12.2019). Tra le novità di maggior impatto, introdotte con il nuovo Decreto vanno sicuramente sottolineate quelle relative alla periodicità della verificazione degli strumenti; in particolare il D.M. 93/17 ha abrogato l’obbligo della prima verificazione entro i 60 giorni dalla data di messa in servizio dello strumento, prescrivendo invece, all’art.4 c.3, che “Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV (di seguito riportato) che decorrono dalla data della
loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della
verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M”. Poiché in merito a tale prescrizione normativa sono pervenuti al MISE numerose richieste di chiarimenti, lo stesso ha ritenuto opportuno fornire con C.M. del 03.11.2017 N. 0492389, le indicazioni per rendere più agevole l’individuazione delle decorrenze previste dal Decreto.
Con il nuovo decreto è stato introdotto il “libretto metrologico” (art. 4, comma 12, del DM93), su cui devono essere annotate tutte le informazioni relative allo strumento e agli interventi (riparazioni, verifiche) ed ispezioni. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante dello strumento, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica, ha l’obbligo di dotare lo strumento di misura, di “Libretto Metrologico”, in formato cartaceo o informatico, senza alcun onere per il titolare.
Il “Libretto Metrologico”, deve essere disponibile e presentato agli organi abilitati di controllo. La mancata presentazione del Libretto è punita con sanzione amministrativa, per cui, la sua perdita o danneggiamento va immediatamente segnalata all’ Organismo.
L’esito della verificazione periodica è attestato con l’apposizione sullo strumento di misura di un contrassegno, un’etichetta adesiva distruggibile alla rimozione.
Agli strumenti di misura che hanno superato le prove della verificazione periodica è applicata un’etichetta adesiva di colore verde, avente forma quadrata con lato maggiore o uguale a 40 cm, scritte in nero, con l’indicazione del mese e anno di scadenza della verifica e il logo dell’organismo che l’ha eseguita.
Nel caso di esito negativo è applicato un’etichetta adesiva di colore rosso, avente forma quadrata con lato maggiore o uguale di 20 cm, scritte in nero, con l’indicazione “Controlli successivi – ESITO NEGATIVO” e il logo dell’organismo che ha eseguito la verificazione.
La nuova normativa introduce l’obbligo della verificazione periodica anche per nuove tipologie di strumenti (Contatori di energia elettrica attiva, Contatore di calore, Contatori dell’acqua, Tassametri, ecc.).
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