Il decreto ministeriale 93 del 2017

verifica periodica bilance; verifica periodica Sicilia; verifica periodica Palermo; Ragusa; Catania; Trapani; Siracusa; Caltanissetta; Enna; Messina; strumenti per pesare, strumenti per pesare a funzionamento non automatico; verificazione periodica, rinnovare il bollino bilance; ufficio metrico Palermo; scadenza verifica triennale; scadenza bollino bilance; bilance omologate; certificato di taratura bilance; modulo richiesta verifica periodica; verifica periodica bilance elettroniche; verifica periodica bilance sanzioni; verifica periodica bilance farmacia; taratura bilance elettroniche; scadenza tarature bilance;

Il libretto metrologico:

E’ il documento sul quale devono essere annotate tutte le attività che vengono svolte sullo strumento: interventi di riparazione che comportino la rimozione dei sigilli, gli esiti delle verifiche periodiche, gli esiti dei controlli casuali effettuati dalla Camera di Commercio. Il libretto metrologico è rilasciato dall’Organismo che effettuerà la prima verificazione periodica.

Strumenti riparati:

Il tecnico autorizzato dopo aver riparato lo strumento dovrà apporre un sigillo provvisorio e scrivere sul libretto l’attività svolta. gli strumenti potranno essere utilizzati, con i sigilli del riparatore per un massimo di 10 gg e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica (da richiedersi a cura del titolare dello strumento entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione) fino all’esecuzione della stessa.

Periodicità della verifica degli strumenti di misura in servizio

descrizione strumento in verificascadenza in anni
Strumenti per pesare a funzionamento non
automatico
3 anni
Strumenti per pesare a
funzionamento automatico
Selezionatrici ponderali per la determinazione
della massa di prodotti preconfezionati
ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e
dinamica di quantità di liquidi diversi
dall’acqua
2 anni
Misuratori massici di gas metano per
autotrazione
2 anni
Strumenti di misura della dimensione3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli
sopra riportati
3 anni
Classe I
Accuratezza speciale
Classe II
Accuratezza fine
Classe III
Accuratezza
media
Classe IV
Accuratezza ordinaria
analiticheprecisioneCommerciali

la divisione secondo le norme vigenti:

<1g1g2g5g
Farmacie e oreficerieVendita di Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche;Vendita di generi di salumeria, carni di ogni specie animale, i prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, tè e funghi, latticini e formaggi e prodotti similari;Vendita di prodotti ortofrutticoli, cereali, pane, sfarinati e derivati;

Quando è obbligatoria la verifica periodica?

Estratto del D.M. 21 aprile 2017. N.93

Art.4
Verificazione periodica

….

  1. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV (1 anno) che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell’allegato IV e decorre dalla data dell’ultima verificazione.

….

  1. Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Quali sono gli obblighi degli utenti metrici (utilizzatori)?

Estratto del D.M. 21 aprile 2017. N.93

Art.8
Obblighi dei titolari degli strumenti

  1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
  2. a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;
  3. b) mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  4. c) curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  5. d) conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  6. e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
  7. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) , c) , d) ed e) , sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.