VERIFICA PERIODICA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
La verifica periodica di un distributore di carburanti liquidi, è la verifica dell’affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento.
La verifica periodica dei distributori di carburanti in servizio è eseguita dai pertinenti organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei distributori di carburanti è di due anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare.
Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 4. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni due anni dalla data dell’ultima verificazione o,
nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verificazione periodiche la periodicità delle
verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata.
Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.
La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.
I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell’annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo e quella di fine dell’utilizzo, oltre agli altri elementi
indicati dal D.M. 93/2017, pena l’applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.
OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI DI MISURA
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che, abrogando le disposizioni precedentemente vigenti, attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alle norme nazionali ed europee utilizzati per funzioni
di misura legali. Con «funzione di misura legale» si intende la funzione di misura giustificata da
motivi di lealtà delle transazioni commerciali, imposizioni di tasse e diritti, tutela dei consumatori, interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente.
Il decreto introduce nuovi obblighi in capo ai titolari degli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale (bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti, sistemi di misura del gas, ecc.).
I) OBBLIGHI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA
I titolari degli strumenti devono richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate in tabella e a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura
metrologica supplementare.
Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.
Gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi. Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.
La verifica periodica è eseguita dagli organismi entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.
II) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TENUTA DELLO STRUMENTO E DELL’ANNESSA DOCUMENTAZIONE
Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza, i titolari degli strumenti sono obbligati a:
1) mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
2) curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
3) conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
4) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall’utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
III) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Oltre agli obblighi sopra elencati relativi alla tenuta dello strumento e alla verifica del mantenimento della sua conformità nel tempo, i titolari degli strumenti di misura sono altresì soggetti ai seguenti obblighi di comunicazione alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio.
Entro 30 giorni essi devono comunicare la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e i seguenti ulteriori elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
b) indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;
d) tipo dello strumento di misura;
e) marca e modello dello strumento di misura;
f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
h) caratteristiche metrologiche dello strumento;
i) specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento.